Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. L'esercizio della prostituzione è consentito nelle abitazioni private, previa comunicazione al questore competente per territorio.
      3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il questore accerta la sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) esercizio della prostituzione in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa;

          b) esercizio della prostituzione in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          c) presentazione, da parte della persona richiedente, di un certificato attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non anteriore a quindici giorni rispetto a quella di presentazione della domanda.

      4. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il questore dispone l'istituzione della persona interessata in apposito registro istituito presso la questura e informa dell'avvenuta registrazione la persona interessata, l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Le persone che sospendono o cessano l'esercizio della prostituzione ne danno comunicazione alla questura. Tutte le annotazioni sono riservate e sono cancellate quando la persona interessata comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione.

 

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